Art. 255 – Azioni di responsabilità

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:

a) l’azione sociale di responsabilità;

b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l’azione prevista dall’articolo 2476, settimo comma, del codice civile;

d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Relazione Illustrativa Art. 255
La disposizione prevede l’attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l’esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-bis, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-decies e art. 2409-undecies c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-noviesdecies, primo comma, c.c.). La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l’azione attribuita ai relativi creditori dall’art. 2497, quarto comma, c.c.. La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall’art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole di disposizioni di legge, in tal modo superando l’incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare “le azioni di responsabilità” senza altra precisazione. La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l’esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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