Art. 257 – Azione di responsabilità contro gli amministratori

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall’art. 146 anche se l’azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

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