Art. 259 – Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.

Relazione Illustrativa Art. 259
La norma estende, sia pur nei limiti della possibile compatibilità tra le discipline, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell’ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta a norma dell’art. 38 c.c.. Con l’introduzione della norma ora illustrata si dà attuazione al principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 155 del 2017. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento