Art. 26 – Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di creazione e adattamento per l’interoperabilità dei propri registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.

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