Art. 26 – Giurisdizione italiana

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Relazione Illustrativa Art. 26
Il comma 1, perfettamente in linea con la regola già espressa dal r.d. n.267 del 1942, art. 9, sancisce che l’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza in Italia anche se è stata aperta analoga procedura all’estero. In tale ambito, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana spetta ogni volta che vi sia un soggetto, il debitore, che abbia il centro degli interessi principali nella Repubblica italiana. Viene inoltre ribadito il principio, coerente con la regola generale stabilita dall’art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura. Infine, è previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, debba dichiarare se la procedura è principale, secondaria o territoriale. Si tratta di disposizione meramente confermativa di un obbligo che già deriva dal Regolamento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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