Legge fallimentare | Regio decreto | 16/03/1942 | n. 267 | Fonte: GU n.81 del 6-4-1942 |
1. Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.
2. Se per un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.