Art. 261 – Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 261
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 151 l.fall. sulla escussione da parte del curatore della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata dal socio di s.r.l. in sostituzione degli obblighi di conferimento conseguenti alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

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