Art. 262 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. Il curatore provvede a norma dell’articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 262
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 155 l.fall. sulla attribuzione al curatore dell’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c., sulla sua cessione e sull’acquisizione all’attivo della procedura del residuo attivo della liquidazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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