Art. 265 – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 265
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 152 l.fall. sulle modalità di proposta del concordato liquidatorio giudiziale nelle società di persone e nelle società per azioni. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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