Art. 269 – Domanda del debitore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

Relazione Illustrativa Art. 269
Al fine di contenere i costi della procedura, la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione è previsto che sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l’assistenza è assicurata dall’intervento obbligatorio dell’organismo di composizione della crisi disciplinato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (OCC), il quale, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza), ed esprime una valutazione sull’attendibilità della documentazione allegata dal debitore al ricorso. E’ compito esclusivo dell’OCC, entro tre giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e, se possibile, a comunicare la situazione debitoria all’OCC, in modo che questi ne possa tener conto nella redazione della relazione.Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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