Art. 270 – Apertura della liquidazione controllata

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli

268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata.

2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando l’OCC di cui all’articolo

269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell’elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresi’ effettuata presso il registro delle imprese;

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi’, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Relazione Illustrativa Art. 270
A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla l. n. 3 del 2012, che prevede un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare, l’articolo illustrato innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati. La norma, dando per presupposto lo svolgimento della precedente fase in esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, prevede che il tribunale, valutata l’assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell’insolvenza, dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale e detti i provvedimenti per l’ulteriore corso. Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato e il liquidatore, confermando normalmente il gestore della crisi che già assiste il debitore. Il tribunale può, tuttavia, nominare liquidatore anche un diverso gestore della crisi, scegliendolo, di regola, nell’elenco di cui al DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, tra i residenti nel circondario del tribunale competente. E’ possibile derogare a tale indicazione, ma la diversa scelta deve essere espressamente motivata e se ne deve dare notizia al presidente del tribunale. Se la domanda è stata presentata da un creditore o dal pubblico ministero, la scelta del liquidatore non è condizionata dalla presenza dell’OCC incaricato dell’assistenza dal debitore, tranne il caso in cui l’incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del tribunale e l’OCC vi abbia partecipato. E’ previsto che il tribunale, con la sentenza con cui dichiara l’apertura della liquidazione controllata, adotti ulteriori provvedimenti che consistono: - nell’ordine al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori; - nell’assegnare ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo; - nell’ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni (es.: necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni; l’ordine è titolo esecutivo azionabile dal liquidatore; - nel disporre la pubblicità della sentenza nel sito web del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese; - nell’ordine di trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o mobili registrati. E’ inserito il richiamo della disciplina sulla incompatibilità degli amministratori giudiziari, da applicarsi al liquidatore nominato nella procedura in esame, come introdotta nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Al comma 4 si dispone che gli adempimenti pubblicitari vengano curati dal liquidatore e che la sentenza debba essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante strumenti telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l’apertura della liquidazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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