Art. 272 – Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l’elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4. Il termine di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l’articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Relazione Illustrativa Art. 272
La disposizione, nell’imporre al liquidatore di aggiornare l’elenco dei creditori, dispone che lo stesso provveda a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell’elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell’apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande. Il comma 2 della disposizione illustrata fissa i termini (90 giorni dall’apertura della liquidazione) assegnati al liquidatore per completare l’inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente tempi (in modo da assicurare una ragionevole durata) e modalità della stessa e che è comunicato al giudice delegato e depositato in cancelleria. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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