Art. 277 – Creditori posteriori

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Relazione Illustrativa Art. 277
La disciplina della liquidazione controllata si chiude con la disciplina dei crediti sorti in corso di procedura (con disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 14-duodecies della l. n. 3 del 2012). In particolare, al comma 1, si prevede l’improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito web del Ministero e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese. Al comma 2, si attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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