Art. 279 – Condizioni temporali di accesso

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Salvo il disposto dell’articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

Relazione Illustrativa Art. 279
L’articolo 279 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della l. n. 155 del 2017, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura, salvi i casi in cui sia espressamente previsto un periodo più lungo. Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli due anni a favore dell’imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta di un assegnare un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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