1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l’esistenza delle condizioni previste dall’articolo 27 ai fini dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell’industria, depositando in cancelleria la prova dell’avvenuta ricezione.
4. Un avviso dell’avvenuto deposito della relazione è affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5. L’imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e’ trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.