Art. 28 – Trasferimento del centro degli interessi principali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Relazione Illustrativa Art. 28
L’articolo 28, in continuità con l’art. 9 della l. fall., prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell’anno antecedente alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore, sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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