Art. 281 – Procedimento

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

5. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234.

6. Quando dall’esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Relazione Illustrativa Art. 281
L’articolo 281 disciplina il procedimento per la pronuncia dell’esdebitazione e chiarisce in relazione a quali crediti la stessa opera. Quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall’articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza. Prima di provvedere il tribunale deve sentire gli organi della procedura; ai fini del giudizio da esprimere, si pone a carico del curatore l’obbligo di indicare nei rapporti riepilogativi semestrali, anche in negativo, la sussistenza delle condotte e dei fatti rilevanti per l’esdebitazione. Il terzo comma dispone che il decreto con il quale il tribunale pronuncia l’esdebitazione viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e (solo) ai creditori non integralmente soddisfatti (quelli integralmente soddisfatti essendo privi di interesse), i quali possono proporre reclamo. Il decreto che nega l’esdebitazione deve invece essere notificato al debitore, essendo anch’egli legittimato a proporre reclamo. Gli ultimi due commi disciplinano il rapporto tra esdebitazione e diritti dei creditori in relazione alle utilità che pervengono dopo la chiusura della procedura, in esito ai giudizi o alle operazioni che proseguono anche dopo la chiusura stessa. In applicazione del principio secondo il quale i creditori partecipano al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione di beni – e quindi anche dei diritti compresi nel patrimonio del debitore al momento dell’apertura della liquidazione, o pervenuti nel corso della stessa – le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura, ma in forza di diritti preesistenti nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto, incidendo l’esdebitazione unicamente sulla quota di credito eventualmente residuata al riparto integrativo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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