Art. 282 – Esdebitazione di diritto

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

2. Restano ferme le preclusioni di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all’articolo 69, comma 1.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

Relazione Illustrativa Art. 282
In relazione all’obbiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l’esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità. Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori. Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell’articolo 280, comma 1, lettera a), nonché la sussistenza della condizione di cui all’articolo 69, comma 1, se si tratta di consumatore. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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