Art. 288 – Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso Gruppo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Relazione Illustrativa Art. 288
Il regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera, di recente rinnovato (Reg. 2015/848) offre il modello al quale si uniforma anche la normativa nazionale in ordine agli obblighi di collaborazione ed informazione reciproca tra gli organi di procedure riguardanti imprese di un medesimo gruppo trattate separatamente dallo stesso tribunale o pendenti dinanzi a tribunali diversi. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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