Art. 289 – Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Relazione Illustrativa Art. 289
Anche in presenza di procedure concorsuali autonome riguardanti imprese che facciano parte di un medesimo gruppo, la disposizione illustrata ribadisce gli obblighi informativi gravanti su chi propone una domanda di accesso alla procedura concorsuale, volti a fare chiarezza sulla composizione e sulla struttura del gruppo, nonché sulle sue condizioni economico-patrimoniali; e ribadisce altresì il potere del curatore di richiedere alle pubbliche autorità, compresa la CONSOB, le opportune informazioni. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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