Art. 293 – Disciplina applicabile e presupposti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.

Relazione Illustrativa Art. 293
La legge delega, con l’art. 15, comma 1, ha imposto una profonda rivisitazione dell’istituto della liquidazione coatta amministrativa, che viene mantenuta nella configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese, individuate nel dettaglio dall’art. 295. Si tratta della banche, delle società di intermediazione finanziaria, delle imprese di assicurazioni. Per un altro gruppo di imprese, indicate alla lettera b), la procedura costituisce una speciale forma di controllo amministrativo conseguente all’accertamento di irregolarità ad opera delle autorità preposte alla vigilanza sull’impresa, senza che rilevi, ai fini della sottoposizione l’elemento dell’insolvenza o della crisi abbia alcun rilievo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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