Art. 296 – Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.

Relazione Illustrativa Art. 296
La norma disciplina, per le imprese ancora soggette a liquidazione coatta amministrativa, individuate dall’art. 295, senza discostarsi in modo significativo dal procedimento previsto dall’art. 195 della l. fall., l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, quando questo precede il provvedimento con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa. L’unica significativa modificazione, coerente con i criteri dettati in materia dalla legge delega, è rappresentata dall’attribuzione della competenza a pronunciarsi sull’accertamento dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, con la precisazione che non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di apertura del procedimento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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