Art. 297 – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.

3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 40 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa.

5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l’avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell’articolo 45.

6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell’articolo 51.

7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 50.

8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

Relazione Illustrativa Art. 297
La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto all’art. 202 del r.d. n. 267 del 1942 e regola l’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. L’accertamento può essere richiesto dal commissario liquidatore, dagli organi di controllo interno o dalle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero. Per il resto, il procedimento è regolato mediante rinvio all’art.296. La norma fa salve in modo espresso le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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