Art. 298 – Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se l’impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

2. Si applicano le norme dell’articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Relazione Illustrativa Art. 298
La disposizione disciplina il regime degli effetti dell’accertamento dello stato di insolvenza, estendendo all’impresa insolvente assoggettata a liquidazione coatta il regime della inefficacia e delle azioni revocatorie nelle ipotesi di atti pregiudizievoli posti in essere dal soggetto debitore, come già disponeva il r.d. n.267 del 1942. La norma rinvia all’art. 32, ponendo quindi la regola della vis attractiva del tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza, competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore ed attribuisce la relativa legittimazione, al commissario liquidatore, in continuità con la disciplina previgente. Conformemente all’elaborazione giurisprudenziale oramai consolidata, la disposizione attribuisce rilievo alla data del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza e non già di quella del provvedimento che apre la liquidazione coatta amministrativa. Quanto al termine di decadenza, questo decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo all’accertamento dello stato di insolvenza, perché è solo da questo momento che l’azione revocatoria può essere esercitata (anche in questo caso in recepimento dell’orientamento unanime della Corte di cassazione). Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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