Art. 299 – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza.

2. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all’articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.

3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall’articolo 130.

Relazione Illustrativa Art. 299
L’art. 299 disciplina le conseguenze del concordato non eseguito, prevedendone, come già la l. fall., la risoluzione o l’annullamento. In caso di risoluzione o annullamento del concordato si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. La disposizione postula l’esistenza di norme speciali che disciplinano il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (qual è, ad esempio, l’art. 93 del d.lgs. n.385 del 1993). Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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