Art. 3 – Doveri del debitore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Relazione Illustrativa Art. 3
L’articolo 3 mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore, prescrivendo, per l’imprenditore individuale, l’adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; per l’imprenditore collettivo, l’adozione, ai medesimi fini, di specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’articolo 2086 c.c., anch’esso riformato. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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