Art. 3 – Funzioni del commissario straordinario

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Decreto Legge23/12/2003 n. 347Fonte: G.U. n. 298 del 24-12-2003

1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all’amministrazione dell’impresa, compiendo ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell’autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell’attività d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa.

1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all’ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali nonchè i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l’articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all’autorita’ di vigilanza il giudice delegato alla procedura.

2. (abrogato)

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l’insolvenza dell’impresa di cui all’articolo 2, comma 1. Per “imprese del gruppo” si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l’impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l’impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma.

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell’articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.

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