Art. 3 – Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.

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