Legge fallimentare | Regio decreto | 16/03/1942 | n. 267 | Fonte: GU n.81 del 6-4-1942 |
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.