Art. 30 – Conflitto positivo di competenza

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell’insolvenza è stata aperta da piu’ tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 29, in quanto compatibile.

Relazione Illustrativa Art. 30
L’articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo. Il giudice che si è successivamente pronunciato e che intenda contestare la competenza del primo, deve sollevare il regolamento di competenza. Altrimenti, in una linea di continuità con il r.d. n. 267 del 1942, egli trasmetterà gli atti al primo giudice. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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