Art. 300 – Provvedimento di liquidazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Relazione Illustrativa Art. 300
La norma prevede, per le imprese vigilate dalla pubblica amministrazione diverse da quelle individuate dall’art. 295, la possibilità di avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti per gli altri imprenditori e l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale e disciplina i rapporti tra procedure, stabilendo che, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, non può essere aperta la liquidazione coatta amministrativa. I rapporti tra tali procedure sono disciplinati ponendo una regola di prevalenza e non sovrapposizione delle procedure “ordinarie” rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, se il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è stato emanato prima del deposito del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza o apre la procedura di concordato preventivo o omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si fa luogo alla necessaria immediata chiusura della procedura amministrativa. Si è ritenuto, infatti, che attuato il pieno spossessamento dell’imprenditore a seguito della liquidazione giudiziale o omologati gli accordi di ristrutturazione o aperto il concordato preventivo, non v’è ragione di una duplicazione dei regimi di controllo e dei costi. La disposizione precisa che tra il deposito della domanda di accesso e l’apertura del concordato preventivo o l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, l’attività di vigilanza delle autorità prosegue, ma senza l’avanzamento automatico della liquidazione dell’attivo e della verifica dei crediti, essendo destinate tali incombenze a non produrre effetti ove vi sia l’evoluzione concorsuale piena conseguente all’apertura del concordato o all’omologazione degli accordi. In virtù del più generale principio di conservazione degli atti legalmente compiuti, nell’ipotesi di liquidazione giudiziale aperta dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e l’accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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