Art. 305 – Commissario liquidatore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Relazione Illustrativa Art. 305
La norma regola, in modo conforme a quanto già previsto dall’art. 201 della l. fall., gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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