Art. 306 – Relazione del commissario

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Relazione Illustrativa Art. 306
L’art. 306 riprende la disciplina dell’art. 204 del r.d. n. 267 del 1942, stabilendo i compiti del commissario liquidatore nell’attività di liquidazione, la sua soggezione ai poteri di indirizzo dell’autorità di vigilanza, l’obbligo di presa in consegna dei beni. L’unico spetto di novità della norma è il rinvio alla disciplina della liquidazione giudiziale dell’affitto d’azienda e del programma di liquidazione, nei limiti della compatibilità. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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