Art. 307 – Poteri del commissario

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa o dell’ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

2. Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Relazione Illustrativa Art. 307
La norma, come già l’art. 205 della l. fall., prevede l’obbligo in capo all’imprenditore individuale o agli amministratori delle imprese esercitate in forma societaria o di enti di rendere il conto al commissario liquidatore relativo al tempo posteriore dell’ultimo bilancio e regolamenta gli obblighi di organizzazione contabile e amministrativa cui è tenuto il commissario liquidatore, ivi comprese le relazioni periodiche che vanno trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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