Art. 31-bis – Comunicazioni del curatore

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

2. Quando e’ omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonchè nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

3. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

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