Art. 31 – Salvezza degli effetti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

Relazione Illustrativa Art. 31
L’articolo 31, in continuità con l’art. 9-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si occupa di regolare gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di regolazione della crisi aperto davanti al tribunale poi rivelatosi incompetente. La soluzione adottata, anche per garantire e tutelare l’affidamento dei terzi, è quella di assicurare che gli effetti degli atti compiuti si conservino anche davanti al giudice competente. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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