Art. 317 – Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Relazione Illustrativa Art. 317
La norma ha un contenuto essenzialmente ricognitivo, in quanto l’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell’art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall’art.391 dello schema di decreto. Per le ragioni che sorreggono tale scelta, si rinvia a quanto diffusamente illustrato nella parte introduttiva della presente relazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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