Art. 345 – Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il componente dell’organismo di composizione della crisi di impresa che nell’attestazione di cui all’articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Relazione Illustrativa Art. 345
L’articolo 345 punisce il componente dell’organismo di composizione della crisi che renda dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo. Tale falsità si inserisce in una procedura prodromica a quella concorsuale e la norma, pertanto, risulta modellata su quanto già previsto dall’articolo 342 in tema di falso in attestazioni e relazioni in tema di accesso al concordato preventivo. L’articolo 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art.236-bis della l. fall.. La circostanza che, nella prospettiva di riforma recata dal codice, al concordato preventivo si possa addivenire anche all’esito del procedimento di composizione assistita della crisi, nell’ambito della quale fanno capo ai componenti dell’organismo obblighi di verità nell’esposizione della situazione patrimoniale del richiedente, ha indotto ragionevolmente a sanzionare l’esposizione di dati falsi, non diversamente dall’ipotesi in cui analoghi obblighi sono imposti al professionista indipendente nell’ambito della procedura concorsuale. Le norme in esame non hanno quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché derivano da disposizioni analoghe già vigenti, e individuano incontrario i soggetti responsabili in conformità alle nuove competenze delineate dal codice. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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