Art. 346 – Esercizio dell’azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all’articolo 49.

2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall’articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Relazione Illustrativa Art. 346
L’articolo 346 riproduce il contenuto dell’articolo 238 della legge fallimentare. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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