Art. 348 – Adeguamento delle soglie dell’impresa minore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Relazione Illustrativa Art. 348
L’articolo in commento prevede che i limiti dimensionali propri dell’impresa minore e delle grandi imprese possano essere rivisti nel corso del tempo. A tal fine, il Ministro della giustizia, ogni tre anni, può procedere all’aggiornamento dei valori, tenuto conto anche della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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