Art. 352 – Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo di cui all’articolo 356, i componenti del collegio di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Relazione Illustrativa Art. 352
L’articolo in esame stabilisce che, nel tempo necessario all’istituzione, ad opera del Ministro della giustizia, di un albo nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, i componenti del collegio degli esperti siano individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale o di attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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