Art. 353 – Istituzione di un osservatorio permanente

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all’articolo 355, un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.

2. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Relazione Illustrativa Art. 353
L’articolo in commento introduce l’osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa, dettando le disposizioni sulla composizione e sui compiti di monitoraggio dell’andamento delle misure di allerta e delle procedure concorsuali, in un’ottica di comparazione delle procedure per ogni ufficio giudiziario e distretto e su base nazionale. L’osservatorio ha anche il compito di proporre modifiche normative per migliorare l’efficienza delle procedure concorsuali e dei modelli informatici dei rapporti riepilogativi. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento