Art. 355 – Relazione al Parlamento

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.

Relazione Illustrativa Art. 355
La norma prevede che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del codice entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento