Art. 357 – Funzionamento dell’albo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all’albo di cui all’articolo 356;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

2. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Relazione Illustrativa Art. 357
L’articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia siano individuate le modalità di iscrizione all’albo, le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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