Art. 36 – Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Al fine di evitare l’apertura della procedura secondaria di insolvenza, l’amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale (l’«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L’impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.

2. Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell’emissione dell’impegno.

3. L’impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza.

4. L’impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad eventuali altri requisiti di forma, nonché a requisiti di approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

5. L’impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. Le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che si applicano per l’adozione dei piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza si applicano anche per l’approvazione dell’impegno. I creditori hanno facoltà di partecipare al voto con mezzi di comunicazione a distanza, laddove consentito dal diritto nazionale. L’amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali conosciuti in merito all’impegno, alle regole e alle procedure per la sua approvazione e all’approvazione o al respingimento dell’impegno.

6. L’impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38, l’amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l’impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all’amministratore della procedura secondaria di insolvenza.

7. Laddove abbia contratto un impegno, l’amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali in merito alle ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora tali informazioni non rispettino le condizioni dell’impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza al fine di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell’impegno e alla legge applicabile. In tal caso, non avviene alcuna ripartizione fino a quando il giudice non abbia deciso in merito all’impugnazione.

8. I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza affinché sia imposto all’amministratore della procedura principale di insolvenza di adottare le misure appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell’impegno previste dalla legge dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

9. I creditori locali possono anche ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza affinché sia imposto al giudice di adottare provvedimenti provvisori o conservativi per garantire il rispetto delle condizioni dell’impegno da parte dell’amministratore delle procedure di insolvenza.

10. L’amministratore delle procedure di insolvenza è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall’inosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo.

11. Ai fini del presente articolo, un’autorità stabilita nello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza e obbligata dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ad assicurare il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, è considerata un creditore locale, laddove il diritto nazionale lo preveda.

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