Art. 369 – Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «L’art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 166 del codice della crisi dell’insolvenza»;

b) all’articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

c) all’articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;

d) all’articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»;

e) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 296 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «nell’art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

f) all’articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonchè dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonchè dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;

3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

g) all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;

h) all’articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

i) all’articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 1-bis, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza»;

l) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall’articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

3) al comma 6, le parole «l’articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

m) all’articolo 94, comma 3, le parole «l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

n) all’articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell’insolvenza»;

o) all’articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Relazione Illustrativa Art. 369
L’articolo in commento modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono interessate all’intervento anche le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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