Art. 37 – Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o piu’ creditori o del pubblico ministero.

Relazione Illustrativa Art. 37
Il debitore è sempre legittimato a proporre domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale, invece, può essere presentata da una pluralità di soggetti, nel rispetto del principio della più ampia legittimazione ad agire di cui all’articolo 2, primo comma, lettera d), legge delega n. 155/2017, compresi, in modo innovativo, anche i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, declinati come organi (dunque interni alla organizzazione del debitore) e le autorità amministrative di controllo e vigilanza. Il riferimento alla sola liquidazione giudiziale fa salve le norme più specifiche che consentono anche a terzi, come creditori e pubblico ministero, di provocare una diversa procedura concorsuale, come ad esempio la liquidazione controllata. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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