Art. 371 – Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza».

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Relazione Illustrativa Art. 371
La norma dispone la sostituzione degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dall’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile -che disciplina la liquidazione di associazioni e fondazioni- con gli articoli 305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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