Art. 372 – Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventive o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;

b) all’articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall’articolo 110;»;

c) l’articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). – 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l’art.95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.»;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonchè, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Relazione Illustrativa Art. 372
Con l’articolo 391 si interviene sull’articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Va richiamato quanto valutato a illustrazione degli articoli 317 e seguenti con riguardo all’estensione della disciplina del titolo IV del d.lgs. 159/2011 ai sequestri funzionali alla confisca, onde assicurare la tendenziale prevalenza del sequestro penale in attuazione della delega di cui all’articolo 13 della legge n.155/2017. Come sopra rilevato, l’articolo 104-bis ha esteso le norme in materia di amministrazione dettate prima dalla legge 575/1965 poi dal decreto legislativo n.159 del 2011 ai sequestri penali che avessero ad oggetto aziende, società e beni comunque bisognosi di gestione (vedi comma 1). Con la legge n.161 del 2017 si è estesa l’intera disciplina dell’amministrazione (titolo III del d.lgs. n.159/2011) a questa categoria di sequestri, sebbene il richiamo integrale sia incongruo, nella misura in cui il titolo III regola anche le attribuzioni dell’Agenzia dei beni confiscati, estranee a tali sequestri. Da qui la necessità di integrare la norma facendo espresso riferimento alla disciplina in matteria di nomina e revoca dell’amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione. Il comma 1-quater (già inserito dalla legge n.161del 2017 nel d.l. n. 306/1992 che regolava la confisca per sproporzione, art.12 sexies e poi trasposto nel corpo delle norme di attuazione del codice di procedura penale senza modifiche, sulla base della delega in materia di riserva di codice ha espressamente stabilito che ai sequestri e alle confische per sproporzione e ai sequestri penali per i delitti di mafia, terrorismo ecc. (elenco di reati di cui all’art.51 comma 3 bis c.p.p.) si applicassero le norme del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione, destinazione dei beni e di tutela dei terzi. Sulla tutela dei terzi è stato di fatto normato un principio giurisprudenziale. La dizione “tutela dei terzi” potrebbe dare luogo a qualche dubbio, dacché il titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 - tutela dei terzi e rapporti con le procure concorsuali - è suddiviso in più capi: I disposizioni generali, II accertamento dei diritti dei terzi, III rapporti con le procedure concorsuali. Il rinvio testuale è volto a fugare ogni dubbio. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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