Art. 375 – Assetti organizzativi dell’impresa

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell’impresa».

2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Relazione Illustrativa Art. 375
La norma prevede la sostituzione del comma 2 dell’articolo 2119 del codice civile: l’elemento di novità è rappresentato dal rinvio al codice della crisi e dell’insolvenza per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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