Art. 38 – Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza ne informa immediatamente l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato della procedura principale di insolvenza e dà a questi l’opportunità di essere sentito sulla domanda.

2. Qualora l’amministratore della procedura principale di insolvenza abbia contratto un impegno a norma dell’articolo 36, il giudice di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su istanza dell’amministratore delle procedure di insolvenza, non apre la procedura secondaria di insolvenza se ritiene che l’impegno tuteli adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali.

3. Qualora sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i negoziati tra il debitore e i suoi creditori, il giudice, su richiesta dell’amministratore delle procedure di insolvenza o del debitore non spossessato, può sospendere l’apertura della procedura secondaria di insolvenza per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali.

Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi dei creditori locali ingiungendo all’amministratore delle procedure di insolvenza o al debitore non spossessato di non trasferire o alienare beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’attività ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l’interesse dei creditori locali durante una sospensione, a meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile.

La sospensione dell’apertura della procedura secondaria di insolvenza è revocata dal giudice, d’ufficio o su istanza di un creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell’ambito delle trattative di cui al primo comma.

La sospensione può essere revocata dal giudice, d’ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza.

4. Su istanza dell’amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice di cui al paragrafo 1 può aprire uno dei tipi di procedura d’insolvenza elencati all’allegato A, diverso dal tipo inizialmente richiesto, a patto che le condizioni per l’apertura di questo altro tipo di procedura previste dal diritto nazionale siano soddisfatte e che questa procedura sia la più idonea con riguardo agli interessi dei creditori locali e alla coerenza tra la procedura principale e quella secondaria. Si applica la seconda frase dell’articolo 34.

Lascia un commento